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Statuto

Art. 1 - Costituzione

  1. E’ costituita l' Associazione Collezionisti Scambisti , con denominazione abbreviata A.C.S., associazione culturale, apolitica, aconfessionale, indipendente e senza scopo di lucro, tendente a favorire e propagandare la filatelia, la storia postale ed il collezionismo in tutte le sue forme.
  2. L’ Associazione:
    a. ha la sua sede in Viterbo, via Col di Lana n. 1;
    b. svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 3. e quelle ad esse direttamente connesse;
    c. non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione;
    d. impiega gli introiti e gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione dell’ oggetto sociale e di quelle attività ad esso direttamente connesse;
    e. in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio ad altra Associazione con analoghe caratteristiche scelta dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, tra quelle proposte;
    f. ha durata illimitata.

Art. 2 - Oggetto Sociale

  1. L’ Associazione persegue esclusivamente finalità culturali tramite la dif-fusione di informazioni per lo sviluppo del collezionismo in tutte le sue forme e favorisce lo scambio di materiale collezionistico tra i Soci.
  2. Per quanto sopra, quando si appalesassero da parte di un Associato comportamenti chiaramente “commerciali” o tali da essere identificati come contrari agli interessi ed al buon nome dell’ Associazione, questi verranno portati all’ attenzione del Collegio dei Probiviri che potrà decretare l’ espulsione dell’ Associato stesso.

Art. 3 - Attività

Per realizzare l’ oggetto sociale l'A.C.S. :
a. pubblica un notiziario periodico riservato agli Associati: “LA SOFFITTA”;
b. pubblica un notiziario periodico riservato ai minori simpatizzanti (definiti “Pulcini”, di età compresa fra i 5 (cinque) ed i 14 (quattordici) anni : “GIOVANI IN SOFFITTA”;
c. pubblica una “Cedolista” in cui vengono elencati gli oggetti da collezione che gli Associati mettono a disposizione degli altri Associati;
d. instaura e intrattiene rapporti con altri soggetti collezionistici.

Art. 4 - Associati

  1. Sono Associati quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di adesione l’aspirante Associato dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’ Associazione. L’iscrizione decorre dalla data della domanda e si intende tacitamente accolta, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo da comunicare all’ interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione della stessa.
  2. Tutti gli Associati cessano di appartenere all’ Associazione per:
    a. dimissioni volontarie da comunicare per iscritto;
    b. espulsione 

Art. 5 - Organi Sociali

Sono organi dell’ Associazione:
a. l’Assemblea degli Associati;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente (altrimenti definito “Coordinatore”);
d. il Collegio dei Probiviri.

Art. 6 - Assemblea

  1. L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota sociale.
  2. Viene convocata almeno una volta all’ anno.
  3. Si intende regolarmente costituita quando, in prima convocazione siano presenti almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli Associati sia fisicamente che per delega o per lettera di partecipazione, ovvero, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati a qualsiasi titolo presenti.
  4. Ogni Associato fisicamente presente può rappresentare per delega altri Associati (in numero non superiore a cinque (5)).
  5. L’Assemblea, a maggioranza, approva il bilancio e decide sugli argomenti all’ordine del giorno predisposto dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa e sulla base delle proposte pervenute dagli Associati.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

  1. L’A.C.S. è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dagli Associati e composta da un numero di Consiglieri non inferiori a tre (3) e non superiore a dieci (10) in funzione degli incarichi (definiti in apposito Regolamento Interno) necessari per garantire il buon funzionamento dell’ Associazione.
  2. L’attività svolta dai componenti del Consiglio Direttivo non da luogo ad alcun tipo di remunerazione, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l’ espletamento delle attività di competenza.
  3. Il Consiglio Direttivo si intende operante o per riunione dei componenti o attraverso il contatto diretto fra gli stessi nelle forme ritenute più idonee (telefono, posta, Internet, ecc.).

Art. 8 - Il Presidente

  1. Viene eletto dagli Associati e fa parte del Consiglio Direttivo.
  2. Rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di Terzi ed in giudizio.
  3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione anticipata, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo nominato dal Consiglio stesso per il periodo di vacanza.

Art. 9 - Collegio dei Probiviri

  1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre (3) componenti effettivi e due (2) supplenti, nominati dall’ Assemblea e non facenti parte del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei probiviri elegge al suo interno il Presidente.
  2. Al Collegio dei Probiviri viene demandata la soluzione di qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’ interpretazione e l’ esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli organi e gli Associati oppure tra gli Associati.
  3. Il loro giudizio sarà emesso, senza formalità di procedura, entro 60 giorni dalla rimessa della controversia e sarà inappellabile.

Art. 10 - Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata di due (2) anni e possono essere riconfermate.

Art. 11 - Risorse economiche

  1. L’ Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
    a. quote associative e contributi volontari dei Soci;
    b. contributi dei privati;
  2. I fondi sono depositati presso un conto corrente postale intestato all’ Associazione e gestito dal Tesoriere.

Art. 12 - Quota associativa

  1. La quota associativa annua è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa non è frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Associato. La quota viene comunicata agli Associati attraverso il notiziario sociale.

Art. 13 - Bilancio e rendiconto

  1. Ogni anno devono essere redatti e pubblicati sul notiziario sociale, a cura del Responsabile della Tesoreria, i rendiconti preventivo e consuntivo da sottoporre all’ approvazione degli Associati.

Art. 14 - Modifiche allo Statuto

  1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate da uno degli organi o da almeno il 10% degli Associati.
  2. Le relative deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati.

Art. 15 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed al Regolamento interno.

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